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• Qual è
la procedura e quali sono i costi per l'immatricolazione dei rimorchi?
• Che differenze ci sono fra carrello appendice
di tipo "A" e "B"?
• Cosa si può caricare su un carrello appendice?
• E' meglio a parità di caratteristiche, scegliere
un carrello appendice o un rimorchio trasporto merci?
• Come si regolarizza un carrello appendice?
• Si può guidare con la patente "B"?
• Quando scatta l'obbligo dell'estensione della patente
"B"?
• Come si computa il peso complessivo totale a terra
dei rimorchi T.A.T.S. e dei commerciali?
• Limiti di velocità
• Chiarimenti sulla revisioni carrelli (Appendice
- Rimorchi)
• E' obbligatoria l'assicurazione per i rimorchi?
• Precisazioni sulla dicitura “Il veicolo
può essere dotato fin dall’origine di gancio traino…”
riportata sulla carta di circolazione dei veicoli.
• Bisogna assicurare il gancio traino?
• Qual è
la procedura e quali sono i costi per l'immatricolazione dei rimorchi?
Dal 1° Agosto 2003 è stata eliminata l’iscrizione
al PRA di tutti i rimorchi aventi massa massima inferiore a 3,5 t.
L’immatricolazione avviene presentando i seguenti documenti:
- Fotocopia documento di riconoscimento,
- certificato di conformità del carrello,
- mod. 2119 compilato,
- attestazione del versamento,
- eventuale delega se l’intestatario non è in grado di
presentarsi.
I suddetti documenti possono essere presentati alla M.C.T.C. direttamente
dall’intestatario o appoggiandosi ad un’agenzia pratiche
auto.
I costi stimati sono di circa:
€ 47,57 se si opera direttamente presso la M.C.T.C.
€ 90,00 se ci si appoggia ad un’agenzia pratiche auto.
Posteriormente al rimorchio va applicata la targa ripetitrice dell’autoveicolo
trattore (di colore giallo con caratteri in nero ed illuminata) da richiedere
presso un ufficio provinciale della M.C.T.C. e la targa rimorchio (non
illuminata).
• Che differenze
ci sono fra carrello appendice di tipo "A" e "B"?
| Caratteristiche del carrello appendice di tipo “A”: |
lunghezza max. 2,00 m |
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larghezza max. 1,20 m |
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massa complessiva max. 300 kg |
| Tale carrello può essere abbinato a tutti i
tipi di motrice. |
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| Caratteristiche del carrello appendice di tipo “B”: |
lunghezza max. 2,50 m |
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larghezza max. 1,50 m |
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massa complessiva max. 600 kg |
| Tale carrello può essere abbinato unicamente
a motrici aventi massa a vuoto superiore a 1000 kg. |
• Cosa si può
caricare su un carrello appendice?
I carrelli appendice (art. 56 del codice della strada) sono destinati
al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono considerati parte
integrante della motrice.
• E'
meglio a parità di caratteristiche, scegliere un carrello appendice
o un rimorchio trasporto merci?
E’ consigliabile immatricolare un rimorchio come
trasporto merci rispetto al carrello appendice, perché a fronte
di costi similari mentre un carrello appendice può essere trainato
da una sola motrice, un rimorchio immatricolato può essere trainato
da qualsiasi motrice.
•
Come si regolarizza un carrello appendice?
I carrelli appendice vanno abbinati al veicolo trattore
tramite apposita operazione da effettuarsi presso la M.C.T.C., che consiste
nell’annotare sulla carta di circolazione della motrice le caratteristiche
del carrello. Proprio per quanto detto il carrello appendice può
essere trainato da un solo veicolo.
Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice del veicolo
trattore (di colore giallo con caratteri neri ed illuminata) da richiedere
presso un ufficio della M.C.T.C.
• Si può guidare
con la patente "B"?
La patente B autorizza a guidare un veicolo con un peso
complessivo fino a 3,5 t.
- anche se trainante un rimorchio leggero (fino a 750 kg a pieno carico)
- anche se trainante un rimorchio non leggero con massa a pieno carico
non eccedente la massa a vuoto della motrice e tale che la somma dei
pesi a pieno carico dei due veicoli (motrice + rimorchio) non superi
le 3,5 t.
• Quando scatta l'obbligo
dell'estensione della patente "B"?
Ogni rimorchio “non leggero” tale che la
sua massa complessiva sommata a quella della motrice superi le 3,5 t.,
purché la massa della motrice sia inferiore o uguale alle 3,5
t., può essere trainato con l’estensione E sulla patente
categoria B.
• Come si computa
il peso complessivo totale a terra dei rimorchi T.A.T.S. e dei commerciali?
In base al punto 6.2.4. del Decreto Ministeriale del
28.05.1985, i rimorchi T.A.T.S. possono essere trainati da motrici aventi
massa rimorchiabile inferiore al peso complessivo massimo in quanto
all’atto dell’omologazione del rimorchio vengono assegnate
due masse complessive, una minima ed una massima.
Per i rimorchi TATS, quindi, il peso complessivo (ai fini della verifica
su strada atta a determinare l’idoneità della massa rimorchiabile
del veicolo trattore) si determina attraverso pesatura.
Per i rimorchi commerciali il peso complessivo totale a terra (ai
fini dei controlli stradali) rimane quello dichiarato sulla carta di
circolazione.
• Limiti di velocità
Con riferimento al Nuovo Codice della Strada (art. 142
Nuovo C.d.S.) il treno composto da motrice e rimorchio viene equiparato
ad un autoarticolato e quindi le velocità massime consentite
sono:
- 70 km/h nelle strade extraurbane
- 80 km/h sulle autostrade
• Chiarimenti sulla
revisioni carrelli (Appendice - Rimorchi)
I carrelli appendice, essendo considerati parte integrante
dell’autoveicolo al quale sono abbinati, devono seguire l’autoveicolo
alla revisione dello stesso.
I rimorchi seguono la regola della revisione autovetture.
1° revisione dopo 4 anni dall’immatricolazione.
Successive revisioni ogni 2 anni.
Verificare, comunque, annualmente il Decreto Ministeriale pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale nella quale sono specificati i mezzi (in base
all’anno di ultima revisione o prima immatricolazione) che devono
essere revisionati nel corso dell’anno.
Le operazioni di revisione devono essere effettuate:
- entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per veicoli
sottoposti alla revisione per la prima volta.
- entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima
revisione, per i veicolo che l’abbiano già effettuata.
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E' obbligatoria l'assicurazione per i rimorchi?
E’ obbligatoria una polizza relativa al Rischio
Statico del rimorchio.
• Precisazioni
sulla dicitura “Il veicolo può essere dotato fin dall’origine
di gancio traino…” riportata sulla carta di circolazione
dei veicoli.
Tale dicitura non preclude il collaudo del gancio (anche
se trattasi di ricambio originale) se la struttura di traino è
stata installata al di fuori degli stabilimenti della casa costruttrice
dell’autoveicolo.
• Bisogna assicurare
il gancio traino?
E’ obbligatoria l’estensione alla RCA dell’autovettura
trainante con un aumento del premio di circa il 5%. Si garantisce così
la responsabilità civile durante la circolazione.
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