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LARGHEZZA
La larghezza massima rimorchiabile (L.M.R.), entro il limite
massimo ammesso di m.2,50, (Art. 61 Nuovo C.d.S.) è pari
alla larghezza massima del veicolo trainante maggiorata di m.0,70
ed arrotondata ai m.0,05 superiori.
Tale misura viene riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo
all'atto dell'aggiornamento per l'installazione del dispositivo
di traino.
Qualora il rimorchio, con o senza il suo carico, sia di larghezza
superiore alla motrice, la stessa deve essere munita di appositi
dispositivi di ingombro costituiti da paline con catadiottri di
colore bianco rivolti verso il senso di marcia.
La motrice deve essere inoltre munita di n. 2 specchi retrovisori
esterni estensibili, che non devono sporgere più di 20
cm dalla sagoma di maggior ingombro trasversale. Tale limite non
va osservato se il bordo inferiore dello specchio è a più
di 2 m dal suolo.
Sia la larghezza propria del rimorchio che, nel caso di rimorchi
per trasporto imbarcazioni, la larghezza massima dell'attrezzatura
trasportabile, sono indicate nella carta di circolazione del rimorchio
stesso. E' ammesso un aumento (per i veicoli in generale) della
sporgenza trasversale; tale sporgenza non deve eccedere i 0,30
m, per parte, dal profilo esterno delle luci di posizione del
rimorchio o m 0,40 dal centro di illuminazione delle luci di posizione
stesse, e comunque non deve superare la larghezza massima rimorchiabile
della motrice; materiali difficilmente individuabili (quali pali
e barre) non possono sporgere in nessun caso dalla sagoma limite.
Solo nel caso il rimorchio sia furgonato coibentato ATP (trasporto
merci deperibili) la larghezza massima sale a 2,60 m .
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LUNGHEZZA - SPORGENZA POSTERIORE
Il complesso costituito dalla motrice e rimorchio (definito Autotreno),
con relativo carico, non deve eccedere la lunghezza massima di
18,35 m. (Art. 216 del regolamento).
La lunghezza del rimorchio è indicata nella carta di circolazione
dello stesso.
Nel caso di rimorchi con segnaletica posteriore registrabile,
la lunghezza riportata nella carta di circolazione è quella
con la segnaletica posizionata alla massima sporgenza ammissibile.
Quando il carico è costituito da materiale indivisibile,
è ammessa la sporgenza nella parte posteriore dei rimorchi
come sotto meglio specificato:
Rimorchi trasporto merci e rimorchi T.A.T.S. per trasporti diversi
da imbarcazioni: il carico trasportato può sporgere posteriormente
sino ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio
(Art. 164 Nuovo C.d.S.).
Rimorchi T.A.T.S. per il trasporto di sole imbarcazioni o velivoli:
il carico trasportato può sporgere posteriormente sino
ad una lunghezza pari al 30% della lunghezza del rimorchio (Art.
164 Nuovo C.d.S.).
La sporgenza posteriore deve essere segnalata da apposito cartello
per "carichi sporgenti" di forma quadrangolare (50 cm
di lato) a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco
e rosso, come indicato nell'Art. 367 regolamento del Nuovo C.d.S.
.
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ALTEZZA MASSIMA
L'altezza massima dal suolo del carico trasportato non deve eccedere
i 4,00 m.
Per i "carrelli appendice" l'altezza massima ammessa,
del carico trasportato, è di 2,50 m.
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MASSE - MASSE RIMORCHIABILI RIMORCHI TRASPORTO COSE
La massa rimorchiabile della motrice deve essere uguale o superiore
alla massa complessiva (tara + portata) del rimorchio che si vuole
trainare.
Questa massa rimorchiabile, attribuita dalla casa costruttrice
del veicolo, è riportata sulla carta di circolazione dello
stesso.
Per quanto concerne il rimorchio è importante, onde ottenere
la migliore stabilità e tenuta di strada, che non sia superata
la massa totale massima ammessa e che il carico sia posizionato
in modo da far gravare sull'occhione di traino il peso indicato
per il rimorchio stesso.
Entrambi i dati sono riportati sulla targhetta di identificazione
e sulla carta di circolazione del rimorchio.
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CARRELLI APPENDICE
Possono essere trainati da tutti i tipi autoveicoli (tranne autotreni,
autoarticolati e autosnodati).
Per definizione si considerano i carrelli appendice parti integranti
dei veicoli trattori.
Un carrello appendice può essere trainato da un solo veicolo
trattore.
Non sono soggetti ad immatricolazione ma ad abbinamento col veicolo
trattore; operazione, questa, da effettuarsi presso un Ufficio
Provinciale M.C.T.C., che consiste nell'annotare sulla carta di
circolazione della motrice n° di telaio, carrozzeria, massa
complessiva e tipo di dispositivo di frenatura.
Posteriormente al carrello va applicata la targa ripetitrice dell'autoveicolo
trattore (di colore giallo con caratteri in nero); da richiedere
presso un ufficio provinciale M.C.T.C..
Il carrello appendice non paga la tassa di circolazione e durante
il traino la polizza assicurativa dell'autoveicolo si estende
anche al veicolo trainato (é buona norma, comunque, consultare
la propria compagnia di assicurazioni).
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CARRELLI APPENDICE
possono essere considerati "carrelli appendice" i rimorchi
che, adibiti al trasporto bagagli, attrezzi per usi personali
e simili, abbiano le seguenti caratteristiche.
appendice tipo "a": lunghezza max. 2,00 m - larghezza
max. 1,20 m - massa complessiva 300 kg
appendice tipo "b": lunghezza max. 2,50 m - larghezza
max. 1,50 m - massa complessiva 600 kg
appendice tipo "c": lunghezza max. 4,10 m - larghezza
max. 1,80 m - massa complessiva 2000 kg
I veicoli di tipo "b" sono considerati "carrelli
appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate,
vengono trainati da motrice avente massa a vuoto non inferiore
a 1000 kg.
I veicoli di tipo "c" sono considerati "carrelli
appendice" unicamente se, oltre alle specifiche sopra riportate,
vengono trainati da autobus aventi massa a vuoto non inferiore
a 2500 kg.
I carrelli appendice hanno un' altezza massima non superiore a
2,5 m. - si consiglia di limitare tale altezza il più possibile
per non pregiudicare la stabilità del rimorchio e della
motrice stessa e in ogni caso la larghezza non deve comunque superare
quella della motrice.
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MASSA RIMORCHIABILE RIMORCHI T.A.T.S.
In base al punto 6.2.4. del Decreto Ministeriale del 28.05.1985,
i rimorchi T.A.T.S. possono essere trainati da motrici aventi
peso rimorchiabile inferiore al peso complessivo (tara più
portata) riconosciuto all'atto della omologazione del rimorchio
stesso.
La portata effettiva dei rimorchi T.A.T.S. in questione sarà
determinata dalla seguente uguaglianza:
portata effettiva = massa rimorchiabile della motrice - tara
del rimorchio
All'atto dell'immatricolazione, per i sovramenzionati rimorchi
T.A.T.S., verrà emessa una carta di circolazione con indicati
solo i valori massimi, previsti dall'omologazione, sia della massa
complessiva che della portata.
Il D.M. 28.05.85 (punto 6.2.4. dell'allegato tecnico) prevede,
infatti, che il valore minimo della massa complessiva (tara +
portata) venga annotato sul libretto di uso e manutenzione e sulla
targhetta delle caratteristiche del rimorchio alla voce: "massa
minima compl. a pieno carico riconosciuta per il traino ... kg."
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VELOCITA' MASSIMA
Per quanto riguarda il Nuovo Codice della Strada considerando
un autoarticolato la velocità massima consentita è
di 70 km/h nelle strade extraurbane e 80 km/h nelle autostrade
(Art. 142 Nuovo C.d.S.).
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GANCI DI TRAINO
Deve essere di tipo omologato dal ministero dei trasporti ed
essere installato presso officina autorizzata.
A montaggio effettuato va sottoposto a visita di collaudo presso
un Ufficio Provinciale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e
Trasporti in Concessione).
Va informata la compagnia di assicurazioni dell' avvenuta installazione
onde regolarizzare la propria posizione assicurativa nei confronti
della stessa.
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